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Convenzione di tirocinio

La legislazione sui tirocini è mutata nel 2006 nel quadro della Legge per le pari opportunità. Il famoso « 30% del minimo salariale » non ha ormai più alcun senso. Ecco in sintesi le nuove disposizioni:

Sul piano fiscale:

  • l'azienda e il tirocinante sono esonerati dai contributi relativi alle pensioni, disoccupazione e assicurazione per la disoccupazione (ASSEDIC),
  • Viene prelevata solamente la parte URSSAF (Assicurazione malattia + Assegni familiari + Assicurazione per la vedovanza + Infortuni sul lavoro + CRDS (Contribuzione al rimborso del debito sociale)+ CSG (Contribuzione sociale generalizzata), ossia il 25% circa dei contributi a carico del datore di lavoro per l’Azienda e il 10% dei contributi salariali per il Tirocinante (ovvero la metà dei contributi pagati nel caso di un Contratto a tempo indeterminato),
  • Tuttavia esiste ormai una franchigia fiscale pari al 12,5% del tetto massimo orario della Previdenza sociale, a pro rata temporis della durata del tirocinio, ossia per l’anno 2009 una franchigia di 398,13 Euro al mese per un tempo pieno.

Sono autorizzati soltanto i tirocini convenzionati (firmati con un Istituto). Devono terminare alle fine dell’anno accademico. I tirocini lunghi (più di 3 mesi) devono obbligatoriamente essere retribuiti (questo obbligo non si applica alle amministrazioni, collettività e enti pubblici)

La convenzione di tirocinio include oramai delle clausole obbligatorie. Qui di seguito troverete un esempio tipico di un accordo di tirocinio. Il presente accordo tripartito è firmato dalla scuola, l’azienda e lo studente
Accordo di tirocinio
Articolo 1: la presente convenzione definisce la relazione tra l’Azienda

così rappresentata: Nome del firmatario della convenzione, nome del supervisore del tirocinio
di seguito denominata "L’Azienda"

e

SUPINFO – Ecole Supérieure d’Informatique
23 rue du Château Landon
F-75010 PARIGI
Francia

qui rappresentata dal Sig Olivier COMES, Stage & Business Development Manager,
di seguito denominata “SUPINFO”,
per quanto riguarda lo stage in seno alla suddetta società e lo studente:

Nome & indirizzo studente
regolarmente iscritto presso SUPINFO, nella classe / anno,
qui di seguito denominato "lo studente",

Articolo 2: La presente convenzione è valida per la durata del tirocinio che si svolgerà dal xx/xx/xxxx al xx/xx/xxxx.

Articolo 3: La presente convezione di tirocinio ha come oggetto essenziale di assicurare al Tirocinante l’applicazione pratica dell’insegnamento impartito a SUPINFO durante l’anno accademico. Deve anche rappresentare un valore aggiunto intellettuale per il Tirocinante, senza che l’Azienda possa trarre alcun profitto diretto dalla sua presenza.

Articolo 4: Il contenuto delle missione affidate al Tirocinante durante il tirocinio è il seguente:
Contenuto descrittivo del tirocinio:
Contesto umano
Compiti quotidiani
Obiettivi
Contesto tecnologico
Obiettivi pedagogici
L’Azienda si impegna a rispettare questo contenuto.

Articolo 5: Gli interventi del Tirocinante avranno luogo unicamente al di fuori delle ore di corso faccia a faccia pedagogico o degli esami del Tirocinante a SUPINFO essendo precisato che la durata quotidiana di presenza del tirocinante non potrà superare le 7 ore. Durante i periodi di vacanze scolastiche dell’accademia di Parigi (vacanze di Natale, vacanze di febbraio, vacanze di Pasqua), gli interventi del Tirocinante potranno aver luogo a part-time o a tempo pieno essendo precisato che la durata settimanale di presenza del tirocinante non potrà superare le 35 ore in funzione del calendario deciso fra l’Azienda e il Tirocinante. In caso di assenza di accordo su questo calendario, gli interventi del Tirocinante saranno interrotti durante il periodo delle vacanze scolastiche. In nessun caso l’Azienda potrà esigere la presenza del Tirocinante in altri giorni se non quelli decisi. Il Tirocinante vincolato alla presente convenzione rimane, durante la durata del tirocinio, studente di Supinfo. Sarà seguito dalla Direzione di SUPINFO o dai membri dell’amministrazione che agiscono in sua vece, in condizioni identiche a quelle dei suoi compagni. In qualsiasi momento durante il tirocinio, il Tirocinante potrà ritornare a Supinfo per seguire dei corsi o passare degli esami o per delle manifestazioni la cui data sarà fatta conoscere al rappresentante dell’Azienda.

Articolo 6: Durante il tirocinio, il Tirocinante sarà sotto la responsabilità dell’Azienda e sottomesso alla disciplina dell’Azienda, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del regolamento interno dell’Azienda, le visite mediche e gli orari. In caso di trasgressione della disciplina, il responsabile del tirocinio non può mettere un termine alla presente convenzione senza aver avvertito la Direzione di SUPINFO. Prima della  partenza del Tirocinante, il responsabile del tirocinio dovrà assicurarsi che l’avvertimento indirizzato alla Direzione di SUPINFO è stato ricevuto. Tenuto conto degli obiettivi pedagogici del Tirocinio, l’Azienda si impegna a tentare di trovare una soluzione consensuale nell’interesse del Tirocinante.

Articolo 7: Quando la durata del tirocinio è inferiori a quattro mesi consecutivi, il compenso del Tirocinante è facoltativo. Tuttavia, tenuto conto del livello di studi, un compenso significativo è generalmente accordato. Quando la durata del tirocinio è superiore a quattro mesi consecutivi, il compenso è obbligatorio (legge n° 2006-396 del 31 marzo 2006 per le pari opportunità, Articolo 9). Il suo ammontare può essere fissato dalla convenzione di categoria o da una convenzione di categoria estesa o, altrimenti, per decreto. Questo compenso non ha carattere di stipendio ai sensi dell’articolo L. 140-2 del codice del lavoro. Quando il compenso mensile del Tirocinante, il cui tempo di presenza è pari alla durata legale del lavoro, è pari o inferiore al 12,5% del tetto massimo orario della previdenza sociale, nessun contributo è dovuto alla previdenza sociale e se si tratta di compensi superiori a questo tetto massimo, i contributi della previdenza sociale sono calcolati sul differenziale fra l’ammontare del compenso e il 12,5%  del tetto orario massimo della previdenza sociale. I tirocinanti che effettuano un tirocinio convenzionato beneficiano di una protezione infortuni sul lavoro e malattie professionali (articolo L. 412-8 modificato e R. 412-4-1 del codice della previdenza sociale). Hanno diritto alle prestazioni in natura e alla rendita per infortuni sul lavoro e malattie professionali. Gli obblighi del datore di lavoro, in modo particolare il pagamento dei contributi relativi a questa protezione, l’iscrizione dei tirocinanti e la dichiarazione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali presso la cassa primaria di assicurazione malattia del luogo di residenza del tirocinante, incombono a SUPINFO in assenza di remunerazione o quando la gratifica è pari o inferiore al 12,5% del tetto massimo orario della previdenza sociale e incombono all’azienda quando il compenso versato è superiore a questo tetto massimo. L’imponibile che serve di base al calcolo dei contributi è pari alla differenza fra il compenso versato al tirocinante e 12,5% del tetto orario massimo della previdenza sociale. Il tasso applicabile è il tasso abituale dell’Azienda. Per contro, i contributi complementari (assicurazione disoccupazione, ASSEDIC, e pensione complementare) non sono mai dovuti. L’Azienda verserà al Tirocinante un’indennità di Tirocinio mensile lorda pari a xxxx,xx euro versata mensilmente.

Articolo 8: le eventuali spese di vitto e alloggio rimarranno a carico del Tirocinante o dell’Azienda. Le spese di formazione interne o esterne rese necessarie dalle missioni affidate al Tirocinante durante il Tirocinio saranno a carico dell’Azienda.

Articolo 9: Il responsabile del Tirocinio si impegna a rispettare il programma prestabilito e annesso alla presente convenzione, che dettaglia le missioni del Tirocinante nel corso del Tirocinio. L’accento è messo sulla necessità di associare la presenza del Tirocinante nell’Azienda e un valore aggiunto intellettuale sufficiente. La Direzione di SUPINFO domanderà al responsabile del Tirocinio la sua valutazione sul lavoro del tirocinante e, se indispensabile, su alcuni punti particolari che giudicherà necessari.  L’Azienda si impegna a consegnare, su domanda, tanto al Tirocinante quanto a SUPINFO gli elementi che permetteranno al Tirocinante di redigere una relazione di Tirocinio e di prepararne la discussione.

Articolo 10: Il responsabile del tirocinio si impegna a rimanere a disposizione di SUPINFO per rispondere a qualsiasi domanda legata al contenuto del tirocinio, alle missioni affidate al Tirocinante a alla sua assiduità nell’Azienda e ciò al fine di un follow-up pedagogico del Tirocinante. L’Azienda si impegna d’altra parte a riempire, dare un voto e firmare ogni scheda di valutazione o griglia di valutazione che SUPINFO può trasmetterle riguardo il Tirocinante. Nella misura in cui queste informazioni contano nella valutazione globale del Tirocinante e per il risultato di fine anno, l’Azienda si impegna a rispondere con serietà e imparzialità a queste domande e a  rimandarle entro 7 giorni massimo alla direzione SUPINFO.

Articolo 11: Al termine del Tirocinio, l’Azienda deve rilasciare al Tirocinante un attestazione di Tirocinio e rinviare la scheda di valutazione dovutamente completata e con i voti calcolati in ventesimi l’ultimo giorno del Tirocinio. Questa valutazione deve essere inviata alla Direzione pedagogica di SUPINFO in formato elettronico e inviata all’indirizzo e-mail stages@supinfo.com.

Articolo 12: Ognuna delle parti potrà mettere un termine alla presente convezione per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata ad ognuna delle due altre parti rispettando un preavviso di una settimana.


Firmato a Parigi il
Firma e timbro (obbligatorio) dei rappresentanti dell'Azienda e di SUPINFO Parigi
Firma (obbligatoria) dello studente

 

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